Statuto
Statuto ANFFAS - ONLUS di Varese
(approvato nell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 18/11/2007)
Titolo primo - Sede, fini e risorse economiche
Titolo secondo - Soci
Titolo terzo - Organi sociali
Titolo quarto - Norme amministrative
Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche
art. 1 - Costituzione
art. 2 - Sede
art. 3 - Finalità ed attività
art. 3.1 - Obblighi connessi con l’appartenenza all’ANFFAS Nazionale
art. 4 - Risorse economiche
Titolo secondo: Soci
art. 5 - Soci
art. 5 bis - Onorificenze
art. 6 - Cessazione della qualità di socio
Titolo terzo: Organi sociali
art. 7 - Organi dell’associazione
art. 8 - Assemblee: Convocazioni
art. 9 - Assemblee: Quorum costitutivi e deliberativi
art. 10 - Assemblee: Poteri
art. 11 - Consiglio Direttivo: Composizione
art. 12 - Consiglio Direttivo: Funzionamento
art. 13 - Consiglio Direttivo: Poteri
art. 14 - Consiglio Direttivo: Decadenza del consigliere
art. 15 - Presidente
art. 16 - Collegio dei revisori dei conti
art. 17 - Collegio dei Probiviri o Arbitrale
Titolo quarto: Norme amministrative
art. 18 - Bilancio ed avanzi di gestione
art. 19 - Durata dell’associazione
art. 20 - Scioglimento
art. 21 - Regolamento
art. 22 - Norme di rinvio
art. 23 Norma transitoria di attuazione
TITOLO PRIMO: Sede, fini e risorse economiche
Articolo 1 COSTITUZIONE
È costituita “l’Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – ONLUS di Varese”,
in breve denominabile anche “Anffas Onlus di Varese”. Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Varese, sarà usata
in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
L’Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell’Anffas Onlus Nazionale.
Articolo 2 SEDE
L’Associazione ha sede legale in Varese.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio dei Distretti Sanitari di Varese – Arcisate – Cittiglio – Sesto Calende – Azzate.
La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
Articolo 3 FINALITA'E ATTIVITA'
L’Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, (opera prevalentemente su base di volontariato) e le cariche sono gratuite.
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale,
Socio-educativo, sportivo – ludico- motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela
dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle
loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto
della propria dignità.
L’Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel
settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all’art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;
b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e
loro famigliari;
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale,
proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione
e creare le condizioni di pari opportunità;
d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e
l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di “presa in carico”;
e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l’ aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
f) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall’Associazione;
g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari,
socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori - pre-promozionali e pre-sportivi,
centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.
Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni
delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema
sociale e non privato;
h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che
trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;
i) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare
disabilità intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.
Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie,
ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l’alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo
oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
Le attività di cui all’art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale.
L’Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo
il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie
e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
L’Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas,
registrato il 22.2.2000 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall’Anffas Onlus Nazionale nei
modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall’art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.
Nell’eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.
L’Associazione locale si obbliga all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti
organi sociali dell’Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:
1) adottare una carta dei servizi conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
3) certificare il bilancio, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457, attraverso la sottoscrizione
dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;
4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell’unitaria
struttura Anffas aventi forma di Onlus;
5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di
riferimento;
6) inquadrare il personale nell’ambito degli standard stabiliti dall’Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati secondo il CCNL Anffas
Nazionale;
7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l’elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o
parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche
ai fini della richiesta dell’attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.
Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:
• quote sociali;
• contributi dei soci;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche
e documentate attività o progetti;
• contributi di organismi internazionali;
• lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
• rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali;
• qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto
integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
• ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione,
di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione stessa.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per
successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
TITOLO SECONDO: Soci
Articolo 5 SOCI
I soci si distingono in:
ORDINARI:
sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività dell’Associazione è principalmente rivolta.
Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.
La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.
AMICI:
Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un anno, i soci amici sono iscrivibili nel limite del 30%
del numero complessivo degli associati stessi.
L’attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.
Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
L’ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.
Ad ogni socio successivamente all’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato
predisposto dall’Anffas Onlus Nazionale.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con
delibera del Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto all’Assemblea spetta solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati sull’attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale
partecipazione.
I soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione.
I soci sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi
sociali in conformità alle norme statutarie.
ARTICOLO 5 bis ONORIFICENZE
L’Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell’onorificenza di “Socio Onorario” a persone che hanno reso
notevoli servigi all’Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell’Associazione stessa. Il riconoscimento di “Socio Onorario”
ha valore meramente onorifico.
Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ Dl SOCIO
L’appartenenza all’Associazione cessa:
a) per decesso
b) per recesso che deve essere comunicato, per iscritto, al Consiglio Direttivo;
c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei 2/3 dei Componenti del Consiglio in carica, per i seguenti
casi:
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre sei mesi dell’anno in corso;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o
materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti
e deliberati nonché per gravi e comprovati motivi.
La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea, nella prima riunione utile.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello
stesso.
TITOLO TERZO: Organi sociali
Articolo 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio di competenza
dell’Associazione, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno:
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del rendiconto consuntivo;
entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.
L’ Assembla è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno)
dei soci aventi diritto di voto.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale, inviato per lettera , o altro idoneo mezzo legalmente valido
(fax , telegramma, posta elettronica o quant’altro), almeno 20 giorni prima della data prescelta per l’assemblea in prima convocazione.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci.
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa
previsto dalle vigenti norme.
Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda
convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. Ogni
socio può intervenire all’assemblea con non più di due deleghe.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda
convocazione, (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima), è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti
e rappresentati. Per le delibere comportanti modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto
previsto dall’art. 20 è necessaria la maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei soci presenti e rappresentati.
Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
La votazione per l’elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.
Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l’Assemblea
è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’Assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall’art. 11;
3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo annuale delle quote associative;
5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo;
6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
7) elegge il rappresentante dei soci all’Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
8) delibera obbligatoriamente l’adozione della carta dei servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas
nazionale;
9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto
previsto dall’art. 20.
Previa delibera dell’Assemblea l’Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche
in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l’incarico
di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell’assemblea dei soci, anche attivare
le procedure liquidatorie.
Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare,
su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, :
1) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
2) i coordinatori delle commissioni di lavoro;
3) qualsiasi persona, che per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente stesso.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, all’atto dell’insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario
e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.
Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. Le convocazioni
del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica
o quant’altro), da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del
luogo e della data in cui si terrà la riunione.
Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione dell’Associazione
stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente,a Consiglieri, a soci o eventualmente a
terzi determinando i limiti di tale delega; potrà anche conferire procure “ad negotia” , determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno
essere preventivamente ed esplicitamente definiti.
I Regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposte, dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e, successivamente all’approvazione,
comunicati ai soci , con idonei mezzi.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato del programma di
attività ed il conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni
e le mansioni nel rispetto di quanti previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle normi vigenti in materia.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone
tempi ed oneri di massima.
Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.
Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli
organi di controllo degli Enti di iniziativa dell’Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano
utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri
necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti,
donazioni, conferimenti, quest’ultimi limitatamente ad Enti aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell’unitaria struttura Anffas, onde favorire
l’esercizio delle finalità statutarie.
Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare, per una qualsiasi causa, sono chiamati, dal Consiglio Direttivo, i non eletti in ordine di
votazione, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall’Assemblea.
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
2) per scadenza del mandato;
3) per decesso;
4) per la perdita della qualifica di socio dell’Associazione;
5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti dei Consiglieri incompatibili con le
finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai
sensi dell’Atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento
del relativo provvedimento.
Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non
debitamente giustificate.
Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali,
dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.
Articolo 15 PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo,
presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio,
è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi d’esercizio, è il capo del personale.
Il Presidente potrà adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela dell’Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione,
salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.
In caso di sostituzione del Presidente dell’Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume
tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che
dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del
Presidente sostituito.
Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea e si compone di tre membri
effettivi, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili,
nel caso l’Associazione gestisca servizi. I membri effettivi eleggono, al loro interno, un Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie
dell’ Associazione.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei
Conti partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea.
In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando
la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.
Articolo 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre
membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea
dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell’Associazione.
Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o
tra i Soci stessi.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
TITOLO QUARTO: Norme Amministrative
Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad essa direttamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
Anffas Onlus, di altri Enti a marchio Anffas promossi dall’Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS,
parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.
Articolo 19 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.
Articolo 20 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria; l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria
riunita per lo scioglimento dell’associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.
L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti e rappresentati.
Copia della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell’Associazione, deve essere inoltrata altresì ad
Anffas Onlus Nazionale ed all’Organismo regionale Anffas di appartenenza.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo l’incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti,
saranno devoluti ad Anffas Onlus, ad altro soggetto giuridico avente forma di Onlus o conforme alle vigenti norme relative alla propria
forma giuridica, parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus sempre sentito il parere dell’Autorità di Controllo di cui all’art. 3 comma 189
e successivi della L. 662/96.
Articolo 21 REGOLAMENTO GENERALE
Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.
Articolo 22 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di
enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.
Articolo 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE
Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi.
Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.